Art. 1 – DENOMINAZIONE 

  1. E’ costituita una Fondazione denominata “ACHILLE GRANDI”
  2. La Fondazione è regolata dal presente statuto, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – SEDE E DURATA 

  1. La Fondazione ha sede in Roma, Via Giuseppe Marcora n. 18/20.
  2. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – SCOPI

  1. Scopo della Fondazione è perseguire i seguenti obiettivi:
    a) Promuovere ricerca, idee, cultura sociale e politica, con particolare riferimento al pensiero sociale cristiano.
    b) Mettere in rete esperienze d’impegno civile, azione sindacale e cultura politica;
    c) Promuovere studi, ricerca e formazione in materia sociale, economica e politica;
    d) Creare strumenti di elaborazione e di proposta politica;

Art. 4 – ATTIVITA’

  1. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione svolge attività strumentali ed accessorie nei seguenti e rispettivi ambiti di intervento:
    A – Rete degli esperti
  • Mettere in rete esperti nel campo sociale, sindacale, politico ed economico per elaborare idee e proposte concrete e innovative, con particolare riguardo alle politiche sociali e del lavoro, della famiglia ,della formazione, della cooperazione internazionale e, comunque, in ogni altro ambito legato alla promozione umana e alla realizzazione del bene comune.B – Amministratori locali
    Sostenere servizi e iniziative di approfondimento e di interscambio tra gli amministratori locali, al fine di sviluppare e migliorare le politiche territoriali.

    C – Scuola di formazione politica
    realizzare modelli e itinerari di formazione alla politica e all’impegno amministrativo nei diversi ambiti territoriali, anche mediante l’erogazione di borse di studio e altre forme di sostegno;

    D – Ricerca
    realizzare studi, analisi e ricerche di carattere storico, economico, sociale e sullo sviluppo sostenibile, riguardanti la realtà italiana, europea e internazionale.

    E – Pubblicazioni
    Promuovere e realizzare pubblicazioni ed attività digitali anche per dare adeguata visibilità alle proprie attività e a quelle dei soci;

    F – Svolgere ogni altra attività anche di natura commerciale, comunque compatibile con lo scopo non lucrativo perseguito dalla Fondazione.

Art. 5 – PATRIMONIO

  1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è conferito dalle ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani – Socio Fondatore.
  2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere ulteriormente incrementato attraverso
    a) Contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal socio Fondatore o dai Soci Partecipanti
    b) rendite o proventi derivanti, rispettivamente, dal patrimonio e dalle attività accessorie e strumentali della Fondazione medesima;
    c) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati;
    d) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
    e) eventuali altri contributi erogati dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

 

Art.6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio, ed entro il mese di dicembre è dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
  3. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva, sempre al fine strumentale di essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.
  4. E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve di capitale.

 

Art.7 – FONDATORE 

  1. La Fondazione è costituita dalle ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani -, con sede in Roma, unico Socio Fondatore.

 

Art.8 – SOCI PARTECIPANTI 

  1. Assumono la qualifica di soci partecipanti i soggetti di diritto a carattere associativo che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono in modo significativo alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro, salvo ulteriori contributi “una tantum”, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio preventivo.
    La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato.
    I nominativi dei soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d’ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.
  1. L’ammissione dei soci partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi.
    La qualità di socio partecipante si perde per rinuncia espressa per iscritto a voler continuare a contribuire per le annualità successive al patrimonio dell’ente o per decadenza.
    La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per mancato pagamento entro la scadenza anche di una sola quota annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma non fa venir meno l’obbligo del socio partecipante di assolvere al pagamento della/e annualità pregresse.
    La rinuncia deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A/R ed ha effetto dalla data del ricevimento.
    In caso di rinuncia o decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali dovute prima della ricezione della rinuncia o della delibera di decadenza.

 

Art.9 – CONTRIBUZIONI ANNUALI 

  1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente con delibera all’unanimità, in sede di redazione del bilancio preventivo, le quote di contribuzione dovute da ciascun socio per il successivo esercizio.
  2. Successivamente alla delibera, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia ai soci apposita lettera raccomandata A/R nella quale sono riportate le misure di contribuzione per l’anno successivo.
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ciascun socio deve inviare con lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consigli di Amministrazione, una dichiarazione di impegno irrevocabile alla contribuzione per l’esercizio successivo, indicando l’importo annuo.

 

Art. 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE 

  1. Sono organi della Fondazione:
    – l’Assemblea dei soci;
    – il Consiglio di Amministrazione;
    – il Presidente;
    – il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI 

  1. L’assemblea dei soci è costituita da 20 componenti, nominati:
    a) dal socio fondatore, in ragione della metà più uno dei componenti;
    b) da ciascuno dei soci partecipanti.
  2. L’assemblea:
    – su proposta del socio fondatore elegge a maggioranza dei due terzi il presidente della fondazione
    – su proposta del socio fondatore e di ciascuno dei soci partecipanti elegge a maggioranza dei due terzi il consiglio di amministrazione;
    – su proposta del socio fondatore elegge a maggioranza dei due terzi il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
    L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per fissare gli indirizzi generali delle attività della fondazione.

Art. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della fondazione e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 membri. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito dall’assemblea.
  2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
  3. in particolare provvede
    a) attuare le linee di indirizzo generale stabilite dall’assemblea e realizzare il programma delle attività, compatibilmente con le disponibilità finanziarie definite dallo stesso consiglio
    b) stabilire l’entità del contributo finanziario al fondo di gestione del socio fondatore e dei soci partecipant
    c) approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo entro il 30 giugno presentati dal Presidente della fondazione;
    d) deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e all’alienazione di beni mobili ed immobili;
    e) nominare un Direttore determinandone le mansioni, la durata dell’incarico e il compenso
    f) approvare il regolamento interno della Fondazione, se adottato;
    g) costituire, su proposta del Presidente un comitato di Esperti, con funzioni consultive, al fine di contribuire all’elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione, composto da personalità che per la loro esperienza, l’attività di ricerca o per le funzioni svolte, siano in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione stessa;
    h) deliberare l’assunzione del personale e altre forme di collaborazione;
    i) sovrintendere alla gestione amministrativa;
    l) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione per le cause espressamente previste dall’art. 27 del codice civile e alla devoluzione del patrimonio, previo parere favorevole del Socio Fondatore e dei Soci Partecipanti
    m) assumere ogni altro provvedimento necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
    n) stabilire i criteri di ripartizione delle rendite della Fondazione.
  4. i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi, salvo dimissioni, impedimento o sostituzione da parte dell’Assemblea, su proposta di almeno un socio, con delibera approvata secondo quanto stabilito all’art.11 punto 2.

Art. 13 – PRESIDENTE

 il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;

  1. il Presidente è il garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione
  2. il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.
  3. in caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente da lui designato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in sua assenza, dal membro anagraficamente più anziano fra gli stessi componenti.
  4. il Presidente può delegare a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione i poteri per atti particolari ovvero per categorie di atti e può altresì nominare, sempre nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, coordinatori di specifiche attività;
  5. il Presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi, salvo dimissioni, impedimento o sostituzione da parte dell’Assemblea con delibera approvata secondo quanto stabilito all’Art.11 punto 2
  6. in caso d’urgenza, il Presidente può assumere direttamente obbligazioni e impegni di spesa, entro i limiti definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. il Presidente presiede il Comitato di Esperti quando costituito.

Art.14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, dura in carica quattro esercizi ed i componenti sono riconfermabili.
  2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli Organi della Fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Art. – 15 CONVOCAZIONE E QUORUM 

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo e-mail inviata con tre giorni di preavviso. In ogni caso il Consiglio si intende ritualmente convocato e con tutti i poteri per deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le previste procedure di convocazione.
  2. l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l’ora di convocazione.
  3. il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per l’approvazione dei bilanci e delle entità del contributo finanziario annuale dei soci, per cui è richiesta la maggioranza dei componenti.
  5. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente 

Art. – 16 SCIOGLIMENTO 

  1. in caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, d’intesa con il socio fondatore ed i soci partecipanti, delibera la devoluzione del patrimonio ad altri enti che perseguono finalità analoghe.

 

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