La riforma punta su due importanti innovazioni: l’abolizione delle competenze concorrenti e l’acquisizione da parte dello Stato delle competenze esclusive sull’intera filiera delle politiche attive e passive del lavoro, ad esclusione della formazione professionale che resta competenza esclusiva delle Regioni. Del resto le due innovazioni introdotte appaiono coerenti con i contenuti della legge delega e, in particolare, in merito a tre importanti principi introdotti dal Jobs Act: a) la costituzione dell’Agenzia Nazionale partecipata da Stato, Regioni e Province Autonome, b) l’attribuzione a quest’ultima di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI; c) il diritto dovere dei lavoratori beneficiari della nuova indennità di disoccupazione di partecipare a misure di politiche attive.
Ovviamente il tema è assai delicato e controverso perché l’idea di un sistema di politiche del lavoro completamente centralizzato, in un paese caratterizzato da mercati del lavoro territoriali molto diversi tre di loro (per caratteristiche produttive e per dimensioni) è non meno bizzarra della attuale realtà che conta, come è noto, ben venti sistemi di governance delle politiche per il lavoro diversi e distinti con debolissime capacità di indirizzo da parte dello Stato.
Su questo tema, e sulla coerenza delle proposta di legge costituzionale avanzate dal Governo è utile richiamare un articolo recentemente comparso sul bollettino di ADAPT a firma della Senatrice Annamaria Parente della Commissione lavoro del Senato. Nella riflessione vengono illustrate una serie di ragioni che sostanzialmente smentiscono ogni interpretazione neocentralistica sostenendo che la riforma intende riportare indietro le lancette dell’orologio. Al contrario la nuova formulazione del Titolo V ed il Jobs Act, in realtà, puntano a migliorare e qualificare la collaborazione tra Stato e Regione finalizzandola al raggiungimento di obbiettivi comuni, superando le inutili dispute sulle competenze che hanno caratterizzato fino ad oggi il rapporto tra Stato e Regioni.
Come ampiamente documentato dall’articolo tutti gli interventi di riforma che si sono susseguiti e che hanno che interessano le politiche attive si sono scontrati con le difficoltà di applicazione legate alla dimensione concorrente delle competenze. Ed anche la riforma Fornero che, con l’introduzione dell’ASPI, ha provato sia a rafforzare il principio della condizionalità (il dovere del disoccupato beneficiario di indennità di disoccupazione di partecipare a misure di politica attiva) è rimasta tra le norme sospese.
Il superamento della legislazione concorrente rappresenta, quindi, un importante elemento di innovazione che non punta ad escludere le regioni dalla governance delle politiche del lavoro poiché non solo mantengono le competenze esclusive (e non più residuali) su una ampia gamma di materie connesse al lavoro – dalla promozione dello sviluppo economico locale all’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dalla formazione professionale alla promozione del diritto allo studio, anche universitario – ma ad esse resta un’area di intervento ampia, come quella dello sviluppo delle competenze professionali dei sistemi socio produttivi locali, tema assolutamente centrale nella implementazione delle politiche del lavoro. Inoltre a conferma che, appunto, non si tratta di riportare indietro le lancette dell’orologio, nel testo è stato introdotto il principio della delega laddove si indica che lo Stato può delegare alle Regioni le sue competenze esclusive, aspetto che non va assolutamente sottovalutato e rappresenta forse il tratto di maggiore innovazione del nuovo disegno costituzionale poiché le esperienze virtuose sviluppate dalle Regioni potranno continuare ad esistere.
Un ultimo importante aspetto da considerare è quello relativo alla coerenza tra la riforma del Titolo V nella sua ultima declinazione ed il Jobs Act. Si potrebbero citare numerose corrispondenze e richiami ma due appaiono, in particolare, le connessioni chiave: la costituzione dell’Agenzia nazionale e le funzioni ad essa attribuite che, in assenza della riforma del Titolo V apparirebbero meno chiare e implementabili. Infatti la nuova Agenzia sarà partecipata da Stato, Regioni e Province Autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ad essa verranno attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI ed è previsto un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia. In questo contesto, in altre parole, i due attori istituzionali, collaboreranno operativamente all’interno dell’Agenzia spostando la loro attenzione dalla sterile concorrenza delle competenze alla progettazione congiunta di programmi, misure e servizi con obbiettivi condivisi, concreti e misurabili su tutto il territorio nazionale, garantendo diritti ed opportunità per tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro residenza regionale. Tutto ciò con il contributo delle parti sociali, il cui ruolo di indirizzo potrà risultare decisivo soprattutto nella scelta degli obbiettivi operativi e nel controllo che vengano raggiunti.
Riportare i risultati al centro del processo organizzativo e di governance è oggi una priorità assoluta ed è quindi essenziale garantire un’effettiva implementazione delle riforme, superando un modello di decentramento formale che non solo ha dimostrato enormi difficoltà nel gestire i processi di innovazione ma ha ampliato le differenze tra regione e regione.