Il dibattito sul reddito di cittadinanza oscilla in modo pericoloso ed inconcludente tra l’estremo di un preteso realismo, noncurante dei principi costituzionali, per cui non si può fare perchè mancano i soldi, e la fuga in avanti insostenibile ed ambigua del reddito garantito a tutti. Un buon criterio per impostare correttamente il confronto è partire dalla Costituzione

Il dibattito sul reddito di cittadinanza ritorna ciclicamente in Italia. Esso oscilla pericolosamente e in modo finora inconcludente tra l’estremo di un preteso realismo, noncurante della Costituzione (quando non della questione dei poveri), per cui “non si può fare” o “mancano i soldi”, e la fuga in avanti insostenibile e perfino ambigua (anche alla luce della Costituzione) del “reddito garantito a tutti e comunque”. Un buon criterio per impostare correttamente il dibattito sarebbe quello di partire dalla Costituzione.
L’art. 38 fonda il diritto all’assistenza sociale, laddove prevede che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Il mantenimento vi è dunque ricollegato all’impossibilità, dovuta a ragioni fisiche o psichiche, di lavorare. La via maestra che la Costituzione addita alla persona per procacciarsi una vita dignitosa e, insieme, per un inserimento partecipe nella società e nella cittadinanza è senza dubbio il diritto-dovere al lavoro. Perché questo obiettivo si avveri serve la disponibilità del cittadino, ma anche un mercato e una politica del lavoro accoglienti e promozionali. La “Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art. 4). Se dunque si segue, come si deve, un’interpretazione sistematica della Costituzione, il “mantenimento”, previsto dall’art. 38 per gli inabili, va esteso a tutti quei soggetti che l’involontaria carenza, parziale o totale, di lavoro priva di un reddito sufficiente per vivere. Peraltro, la stessa Unione Europea, dal lontano 1992, esprime raccomandazioni e risoluzioni perché tutti i Paesi membri si dotino di uno strumento di protezione di base dalla povertà. L’Italia è tra i pochissimi Paesi rimasto insensibile a questo richiamo. L’art. 34 della “Carta europea dei diritti fondamentali”, cui ora è riconosciuto il valore giuridico dei Trattati, rafforza il fondamento costituzionale di una politica di protezione di base dei cittadini europei: “Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali”.
Con l’ispirazione lavorista della Costituzione non mi paiono invece compatibili forme, talora proposte, di un improbabile reddito di cittadinanza incondizionato (per tutti uguale, qualunque sia la condizione sociale ed economica del destinatario e a prescindere dalla reale disponibilità del beneficiario a entrare nel mondo del lavoro). La Repubblica non ha l’obbligo di mantenere il “surfista perdigiorno di Malibù” reso famoso da Rawls. Già il costituente La Pira, che pure era assai sensibile alla “attesa della povera gente”, non era certo tenero verso gli “oziosi”… Dossetti, in Assemblea Costituente, chiarì che “il diritto ad avere i mezzi per una esistenza libera e dignitosa non deriva infatti dal semplice fatto di essere uomini, ma dall’adempimento di un lavoro, a meno che non si determinino quelle altre condizioni da cui derivi l’impossibilità di lavorare” e, a scanso di equivoci, puntualizzò che “la società non è tenuta a garantire un’esistenza libera e dignitosa a colui, che, pur essendo cittadino, non esercita, per sua colpa, alcuna attività socialmente utile”. Il reddito di cittadinanza dovrebbe dunque essere congegnato secondo criteri di condizionalità e cioè subordinato a un atteggiamento di “laboriosità” da parte del beneficiario, che si manifesti nella disponibilità a prendere parte a progetti di formazione e di reinserimento professionale, nonché di inclusione sociale.

Il “reddito minimo di inserimento” (RMI), sperimentato in Italia nel 1998, e poi frettolosamente accantonato dal Governo di centro-destra, aveva queste precise caratteristiche. Il RMI era un implicito, ma sicuro livello essenziale di assistenza, ex art. 22 della l. 328/2000, se è vero che l’art. 23, comma 2, della stessa legge definisce il reddito minimo di inserimento “quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito”, operando un espresso rinvio alla omonima “categoria” citata dall’art. 22 (comma 2, lett. a), tra quelle costituenti appunto “il livello essenziale”.

L’abbandono del RMI ha dunque creato un vuoto, senza peraltro che vi si ponesse rimedio con istituti alternativi. Nella direzione di colmare questa grave lacuna di attuazione costituzionale sembra ora andare il Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo, istituito dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo in carica: esso prevede l’introduzione di un istituto denominato “Sostegno per l’inclusione attiva” (SIA), al fine di sottolinearne il “carattere inclusivo e di attivazione dei beneficiari, oltre che di sostegno economico”. Le premesse sono buone; tocca ora al livello politico non farne l’ennesima promessa non mantenuta…

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