rnUn ulteriore decreto affronta l’iter per l’iscrizione in apposita sezione dell’ufficio del registro delle imprese delle Camere di Commercio. Questo prelude una rappresentanza specifica delle imprese sociali nel consiglio delle Camere di commercio. Ed anche si propone l’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale che è obbligatorio per le imprese sociali. Ma una sottolineatura forte deve essere rimarcata nel decreto inerente le operazioni straordinarie dell’impresa sociale (trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda). Oltre alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie ed il rinvio alla disciplina civilistica (vedi da art 2498 a 2506 quater del codice civile) è interessante e giustamente significativo questo nuovo corso “aziendale” delle imprese sociali, in cui si da rilievo alla situazione patrimoniale in cui si enucleano lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa. In caso di fusione o scissione si devono aggiungere: 1) le ragioni che inducono ad effettuare l’operazione straordinaria; 2) la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente successivamente al compimento dell’operazione; 3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento; 4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall’operazione, garantirà il rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro. ”Si passerà da relazioni solo di tipo narrativo e descrittivo ad una programmazione di fasi di evoluzione delle attività ed all’enunciazione di obiettivi quantitativi che permettano di verificare, in seguito, il raggiungimento di risultati sociali reali e non solo di una edulcorata e celebrativa proiezione di intenti. Nodo interessante è il caso della cessione dell’impresa sociale (che è cessione d’azienda) in cui si dovrà documentare sia la situazione patrimoniale sia, fra l’altro, ma con specificità, le modalità con le quali si mantengono le finalità di interesse generale da parte dell’acquirente e si richiedono i criteri di valutazione dell’azienda e le modalità di determinazione del prezzo di cessione. E’ ovvio che in questo modo si apre un’ interessante area di valutazione e una serie di possibili evoluzioni imprenditoriali che non possono essere liquidate in negativo solo perchè si potrebbero paventare opportunismi per i quali esistono gli organi di controllo preposti. In sintesi si potrebbero ipotizzare imprese sociali intese come spa senza distribuzione di utile che, in seguito, possono essere cedute ad un prezzo di vendita che offre un differenziale positivo fra il valore dei titoli sottoscritti allo “start up” ed il valore al momento della cessione. Questo con un utile finale per i conferenti di capitale. Questa formula sviluppa una opportunità per gli stakeholders che sarebbero motivati a gestire al meglio l’attività dell’impresa sociale sia in termini di perseguimento della valorialità teleologica dell’impresa stessa sia in termini di utili che derivano da una gestione equilibrata dell’impresa. Senza massimizzazione speculativa degli investimenti iniziali, ma con un equilibrato ritorno sugli investimenti stessi.
Prima era considerata una impresa giuridicamente incompiuta. Ora è una realtà operativa. Ma come si definiscono le Imprese sociali?”… Tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”. E’ condizione necessaria la non distribuzione degli utili. Possono essere imprese for profit (vedi Libro V del Codice civile: spa, srl ecc però senza distribuzione di utili) e imprese sociali non profit (vedi libro I^ del Codice civile Titolo II^: associazioni, fondazioni).
Con i decreti delegati appena pubblicati si ribadisce la caratteristica produttiva dell’impresa sociale. Infatti per il computo della soglia minima del 70% nel rapporto fra prodotti di attività di utilità sociale e ricavi complessivi si escludono “i proventi di rendite finanziarie e immobiliari, le plusvalenze di tipo finanziario e patrimoniale, le sopravvenienze attive e contratti e convenzioni con società ed enti controllati dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la medesima”. Questo focus sull’attività produttiva libera la valenza aziendale e “quasi industriale”.