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E’ davvero un peccato che il dibattito sulla riforma dell’editoria cada in un periodo di oggettiva

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“fibrillazione” politica, nel quale, dunque, pretendere l’equilibrio e la serietà di approccio che il tema imporrebbe è impresa ardua.

Eppure quando il legislatore decide di intervenire in un settore nevralgico, terreno di confluenza o di potenziale conflitto di interessi molteplici, occorrerebbero rigore e ponderazione. Il Governo ha svolto una parte significativa, a condizione che il ddl presentato abbia il solo significato di avvio di una riflessione e non di una “ decisione presa”. D’altronde il parziale ripensamento del ministro Gentiloni su alcuni profili – su tutti, la questione della registrazione dei blog – apre la speranza di un dibattito ampio e non condizionato dalle solite pregiudiziali, che si affollano quando ci si occupa di questi argomenti. Ma proviamo a sintetizzare taluni nodi problematici, che impongono un approfondimento, prima di una disciplina che pecchi per eccesso o per difetto.
La nozione di prodotto editoriale ricalca per grande parte quella contenuta nella legge 62/2001 e nell’insieme pare convincente: è posta finalmente una pietra sui dubbi circa la totale equiparazione tra testate tradizionali e giornali on line; lo tengano ben presente quegli ordini regionali dei giornalisti che, ai fini del praticantato, ancora pongono ostacoli al riconoscimento dell’attività prestata per le testate in rete. Del pari è significativa la negazione della qualifica in questione alla cosiddetta stampa aziendale: chi se ne occupa è un comunicatore, non un giornalista, a dispetto della pretesa d’” esclusiva”, pure in questo ambito, non tanto velatamente, vantata dalla corporazione giornalistica.
Se si passa alla definizione dell’attività editoriale, invece, sorgono non poche perplessità. Essa consiste in “ ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria” e può essere svolta anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative: la nozione di prodotto di regola va associata ad un imprenditore, che assume il relativo rischio d’impresa. E’  “produttore” anche il blogger o la onlus che gestisce un portale d’informazione del volontariato? La risposta sembrerebbe affermativa, il che contrasta con il “ manifesto di principi” dell’art.1 del ddl, dove si opera il rituale richiamo dell’art. 21 della Costituzione. E forse è proprio qui l’equivoco: la disposizione costituzionale nasce a difesa della libertà di manifestazione del pensiero, e sarebbe grave che Internet, che ha la propria radice esattamente nella Freedom of Speech, risultasse limitata nella sua funzione originaria, circolazione di idee, opinioni, condivisione di esperienze. La limitazione in effetti sarebbe notevole; se si leggono in collegamento gli articoli 2, 5, 6 e 7 del disegno se ne ricava un quadro regolamentare discutibile: l’attività editoriale, che coincide con l’ampio territorio prima indicato, è subordinata all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione ( art. 6, comma 1), che sostituisce la pregressa registrazione presso il tribunale, prevista dall’art. 5 della legge 47/48. L’iscrizione nel Registro rileva ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità a mezzo stampa ( art. 7, comma 1 ddl ), ergo, sono passibili di diffamazione a mezzo stampa i milioni di blogger che, nei fatti, sebbene in forma non imprenditoriale e non lucrativa, realizzano un “ prodotto editoriale”e devono iscriversi nel Registro per proseguire la loro “ attività editoriale”! Ecco perché il Ministro, saggiamente, ha ammesso che occorre un ripensamento complessivo, che certo non trascuri la priorità di una “ Carta di Internet”, – il Web non è più concepibile come “ No Law Land”. Tra i fattori su cui riflettere vi è anche questo: è abrogata la sola registrazione delle testate o anche la necessità di un direttore responsabile giornalista?
V’è confusione, in definitiva, tra informazione – in senso professionale e tecnico -, comunicazione e manifestazione del pensiero.
Urgono una visione d’insieme e scelte coraggiose e nette, magari in occasione del preannunziato testo unico di settore ( art. 29 ddl); non si può far convivere la perpetuazione del modello della provvidenza all’editoria con la svalutazione della professione giornalistica, e magari smarrire l’occasione di introdurre un meccanismo di assicurazione obbligatoria per i danni causati a carico chi si iscrive nel Registro: certo se nello stesso si fanno confluire i blogger, riforme coraggiose di questo tipo sono impensabili! Se l’iscrizione è riservata, per dirla con linguaggio comunitario, ai professionnels, è credibile ed auspicabile anche la previsione di una polizza per legge. Signor Ministro, ci rifletta ancora, ma non disperda l’ intrinseca spinta innovativa che è sottesa alla sua iniziativa.
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