La vicenda della distruzione di 94 embrioni crioconservati nel centro di procreazione assistita del San Filippo Neri di Roma ha levato il velo sullo stato di applicazione della legge 40 dopo la sentenza della Corte costituzionale n.151del 2009, che, come è noto, ha giustificato il differimento dell’impianto rispetto alla produzione degli embrioni. In particolare ora è possibile che alcuni embrioni vengano temporaneamente congelati in attesa di successivi trasferimenti nell’utero della donna che, con il suo gamete, ha contribuito alla loro produzione.

Dopo la sentenza n. 151, tuttavia, sono state avanzate alcune discutibili letture, tra cui quella di un declassamento dell’embrione che ne farebbe considerare lecita una produzione pressoché arbitraria nel numero. In realtà, la Corte costituzionale, pur dichiarando illegittima la fissazione per legge di un numero massimo di embrioni da produrre, ha avvalorato la regola secondo cui le tecniche non devono produrre un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario allo scopo procreativo. Già, ma cosa significa “strettamente necessario”? Chi può sapere dopo quanti tentativi la donna rimarrà incinta? Così se prima della declaratoria di incostituzionalità, l’ipotesi della crioconservazione era del tutto residuale, stante l’obbligo di contestuale produzione e impianto degli embrioni, ora si registrano sempre più di frequente vicende di embrioni crioconservati (diverse migliaia secondo l’indagine del Messaggero) che vengono nel tempo successivamente impiantati fino all’insorgere di una gravidanza. Con la conseguenza che proprio il “lieto evento” finirà spesso per segnare il destino degli altri embrioni ancora crioconservati, che rimarranno tali.
Ora in ordine al destino di questi embrioni senza aspettativa di impianto nell’utero della madre, c’è chi propende per la loro intenzionale e programmata distruzione a scadenze temporali predeterminate e chi, invece, ne invoca la destinazione alla ricerca scientifica. Il divieto generale di soppressione degli embrioni, previsto dalla legge 40, in realtà comprende anche quelli non impiantabili (vuoi per rinunzia della donna, vuoi per motivi medici): la stessa legge, già prima della sentenza della Corte, con riguardo alla sorte degli embrioni soprannumerari (erano circa 3500 nel 2005), ha optato per la loro conservazione pur nella totale incertezza del loro destino.
Attualmente, dunque, la crioconservazione degli embrioni “abbandonati” potrà essere interrotta soltanto ove ne venga accertata la morte, verificabile però solo con lo scongelamento dell’embrione, che – non potendosi operare il ricongelamento – diverrebbe in molti casi proprio la causa della morte. Di qui la prospettiva della scelta odierna di conservare a tempo indeterminato gli embrioni congelati e destinati a rimanere senza chance di impianto.
Davanti a questa realtà, che la vicenda del San Filippo Neri mostra nelle sue reali dimensioni (alcune coppie hanno dichiarato di aver perduto addirittura sei embrioni), appare opportuno prendere maggiore coscienza del progressivo aumento del numero di embrioni che finiranno per non esser impiantati, rivalutando se non sia più giusto assegnargli una chance, mettendoli a disposizione di altre coppie intenzionate ad assicurarne il trasferimento e la nascita.

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