Il provvedimento della Corte di Appello di Milano, reso in data 9 luglio 2008, non è una sentenza ma è un decreto, e – soprattutto – possedendo natura autorizzatoria (è infatti stato emanato nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, che peraltro implica la possibilità di modificazioni del decreto stesso), non vale come titolo esecutivo: dunque, non è “tecnicamente” suscettibile di esecuzione. Come noto, l’esecuzione consegue rispetto alle sentenze di condanna, cui derivano “obblighi”, mentre nel caso di specie al tutore è attribuita la “facoltà” di staccare definitivamente il sondino naso-gastrico di sostentamento (verrebbe peraltro da chiedersi quale coerenza abbia tale provvedimento, posto che tutta la vicenda si fonda piuttosto sulla presunta sovranità di un principio di autodeterminazione del paziente, che a ben vedere procedimentalmente sfocia invece in una vicenda di etero-determinazione, essendo la decisione rimessa alla discrezionalità di valutazione e, dunque, di attuazione del tutore).
Nel caso in questione il decreto, dunque, che non ha un contenuto condannatorio ma solo autorizzatorio, non è titolo esecutivo; quindi non obbliga alcuno alla sua esecuzione, ma consente al solo tutore di attuarlo (e in questi termini si esprime la stessa Corte d’Appello nel dettare le indicazioni relative alla "fase attuativa"). Dunque il decreto può essere attuato dal tutore che è legittimato a distaccare il sondino e, così non alimentare più la paziente, ma senza la pretesa giuridica che ad eseguire il distacco definitivo possano essere obbligati medici o strutture ospedaliere pubbliche o private.