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Proponiamo l’articolo di Marco Olivetti apparso su Avvenire lo scorso 19 maggio che offre un interessante commento alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la decurtazione dell’adeguamento automatico all’evoluzione del costo della vita di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo.

Da ormai quasi un mese il governo, le forze politiche e l’opinione pubblica discutono sugli effetti della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la decurtazione dell’adeguamento automatico all’evoluzione del costo della vita di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo.

Si tratta di una decisione con effetti finanziari devastanti sul bilancio pubblico, adottata in nome del diritto dei pensionati a ricevere una pensione adeguata alle esigenze di vita e corrispondente a un livello retributivo che permetta un’esistenza libera e dignitosa. Un diritto sociale, quest’ultimo, che la Corte ha letto nel combinato disposto degli art. 36 e 38 della Costituzione, posti al cuore del nostro Stato sociale. Fin qui, dunque, ci sarebbe da rallegrarsi del fatto che finalmente la Corte costituzionale abbia utilizzato per una sua decisione parametri costituzionali voluti dai Padri costituenti e caratterizzanti il compromesso costituzionale del 1947 e non princìpi vaghi e generici, spesso inventati di sana pianta, come quelli cui essa fa talora ricorso per garantire nuovi pseudo-diritti post-moderni (vedasi la giurisprudenza sulla procreazione assistita).

Purtroppo, però, le cose non stanno così e la sentenza n. 70 del 2015 è davvero pessima, sia dal punto di vista del diritto costituzionale vigente, sia nell’ottica delle procedure decisionali di un giudice costituzionale moderno, sia, infine, nella prospettiva di politiche pubbliche razionali, alle quali un giudice non può essere insensibile.

Anzitutto la Corte non si è preoccupata di motivare adeguatamente la sua decisione: certo essa deve garantire che il lavoratore pensionato disponga di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, ma ciò non vuol dire che le pensioni (tutte le pensioni) vadano automaticamente adeguate al costo della vita. Il meccanismo dell’adeguamento automatico è invece una scelta discrezionale del legislatore, da questi introdotta e che il legislatore dovrebbe poter modificare nell’esercizio della sua discrezionalità.

Ciò che non dovrebbe venir meno è una pensione adeguata alle esigenze di vita, ma che ciò fosse avvenuto non è affatto dimostrato nel caso specifico. Anzitutto il legislatore del 2011 si era preoccupato di sottrarre al mancato adeguamento le pensioni più basse: e se il livello minimo è soddisfatto per queste ultime, non si vede perché non lo sia anche per quelle superiori. Inoltre quello che la Corte italiana – un giudice costituzionale moderno (e, in questi ultimi tempi, prono anche a un judicial activism piuttosto confuso) – dovrebbe dimostrare è, appunto, che esiste in fatto un livello di reddito sotto il quale è violato l’imperativo costituzionale di assicurare ai pensionati mezzi adeguati alle esigenze di vita: la Corte avrebbe dovuto svolgere audizioni e acquisire dati statistici che dimostrassero questa situazione e, ove non fosse stata in grado di farlo, avrebbe dovuto inchinarsi alle valutazioni legislative (sorrette, lo ricordiamo, dalla legittimazione democratica).

Del resto, appare sorprendente che una pensione di 1.217 euro netti (e a maggior ragione tutte quelle di livello superiore) non sia adeguata alle esigenze di vita, proprio mentre la maggior parte degli stipendi dei lavoratori giovani – che pure devono essere idonei a consentire una vita libera e dignitosa ex art. 38 Cost. – sono inferiori a tale cifra. Da questo punto di vista – che non a caso è anche quello delle molte persone anziane che, dopo la sentenza, hanno scritto ad “Avvenire” e ad altri giornali dichiarando di voler rinunciare ‘per solidarietà’ all’adeguamento del proprio assegno pensionistico – la Corte ha agito a protezione di categorie già protette più di altre. Lo dico in maniera un po’ brusca, ma realistica: dei vecchi invece dei giovani, del presente e del passato invece che del futuro del Paese. E, così facendo, ha compiuto una pessima scelta di politica pubblica, contraria al bene comune. Non si tratta affatto di una sentenza in favore dei diritti dei più deboli.

Sorprende poi che la Corte costituzionale si sia del tutto dimenticata del contesto in cui il blocco dell’adeguamento delle pensioni venne deliberato nel 2011: quello della più grave crisi fiscale dello Stato italiano dal 1945 ad oggi. Al punto che proprio in quel contesto, la Costituzione italiana è stata modificata per introdurvi – con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – il principio dell’equilibrio di bilancio. Un principio che, soltanto quattro mesi fa la Corte, con la sentenza n. 10 del 2015, non ha esitato a utilizzare per limitare gli effetti temporali delle sue sentenze sul bilancio pubblico (creando all’uopo, in maniera audace, ma non immotivata, una graduazione degli effetti delle sue dichiarazioni di incostituzionalità che è prevista in altre Costituzioni, ma non in quella italiana). Orbene, dopo appena tre mesi queste esigenze sono state dimenticate e la sentenza n. 70 non contiene alcuna limitazione al futuro degli effetti della decisione della Corte.

Dunque una sentenza sbagliata da tutti i punti di vista, con l’eccezione (eventuale e non generale, come già ricordato) di quello dei diretti interessati al beneficio che la Corte ha “salvato”. Una sentenza che dimentica tutti i principi costituzionali concorrenti con esso, da quello di solidarietà (art. 2), ai diritti delle generazioni successive a quella degli attuali pensionati, all’equilibrio di bilancio e al rispetto dell’autonomia del legislatore.

Sentenze come queste non sono solo gravi per ciò che decidono e per i problemi che creano. Esse aprono anche il tema del modo di decisione di un organo così importante nel nostro sistema come la Corte costituzionale. In effetti, negli ultimi mesi varie sentenze appaiono motivate male o in maniera insufficiente, quale che sia il contenuto della decisione (a titolo di esempio si pensi alla n. 50 del 2015, sulle Province e alla n. 238 del 2014 in materia di consuetudini internazionali, ma l’elenco potrebbe essere più lungo).

Di questo problema dovrebbe farsi carico il Parlamento, quantomeno introducendo l’istituto del voto dissenziente dei membri della Corte, previsto in molti sistemi stranieri di giustizia costituzionale: questo meccanismo introdurrebbe un po’ di trasparenza nei processi decisionali della Corte e obbligherebbe i singoli giudici a “mettere la faccia” dietro a decisioni avventate, consentendo o dissentendo personalmente da esse, invece di nascondersi dietro la collegialità e la “mistica” della camera di consiglio, che diluiscono la responsabilità dei giudici della Corte e contribuiscono a decisioni poco perspicue e talora persino socialmente dannose.

L’articolo è stato pubblicato il 19 maggio dal sito www.avvenire.it

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