Questa è la settimana dell’Italicum, la legge elettorale uscita dal vertice tra Pd e Forza Italia. Il Parlamento si avvia a discutere e decidere. Anche noi partecipiamo al dibattito con due interventi, uno contrario e uno a favore dell’Italicum. A chi volesse approfondire, consigliamo un documento della direzione nazionale delle Acli e un dossier curato dalla Fondazione Achille Grandi per il Bene Comune. Oggi pubblichiamo un contributo di Vincenzo Satta che ragiona sul modello elettorale tra decisione del giudice ed elaborazione legislativa

Nell’elaborazione del nuovo modello elettorale, certamente il legislatore è autorizzato ad operare scelte che siano espressione della propria discrezionalità, ma sarebbe piuttosto azzardato che esso si muova, prescindendo del tutto da quanto è possibile desumere incontrovertibilmente dal contenuto della pronuncia della Corte costituzionale, consegnata alla sentenza n. 1/2014, recentissimamente emessa. E ciò non foss’altro per il fatto che il giudice delle leggi potrebbe magari tornare ad occuparsi di leggi elettorali, qualora queste risultino affette da vizi di legittimità.
Comunque sia, la vicenda cui si faceva cenno è ormai largamente conosciuta per essere nuovamente riepilogata. E’ sufficiente rammentare che la decisione ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge n. 270/2005 (ribattezzata efficacemente con la parola latineggiante “Porcellum”), in particolare per due aspetti che da sempre nella dottrina costituzionalistica – e, sotto forma di monito al legislatore, anche nella stessa giurisprudenza costituzionale – erano denunciati come nitidamente in contrasto con numerose disposizioni della Costituzione: il premio di maggioranza e le liste bloccate.
La posizione della Corte non esprime tanto la condanna di questi due istituti in sé e per sé, quanto i criteri in forza dei quali essi risultavano prefigurati dalla legge. Infatti, il premio di maggioranza scattava ove nessuna lista (o coalizione di liste) avesse conseguito, sulla base dei voti ottenuti, la maggioranza dei seggi. Il meccanismo operava diversamente a seconda che fosse riferito all’elezione della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica; nel primo caso il premio risultava calcolato su base nazionale, mentre nel secondo su base regionale.
La censura del giudice costituzionale muove da una duplice considerazione. Innanzitutto l’assenza di una previsione formale di una soglia minima di suffragi, al raggiungimento della quale fosse legato l’accesso della lista (o coalizione di liste) “vincente” al beneficio: tale opzione rendeva altamente probabile la trasformazione di una “maggiore minoranza” in maggioranza assoluta, in termini di seggi (la Corte osserva che «il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa»). La critica della Corte muove da una constatazione piuttosto sensata e del tutto condivisibile: l’attribuzione del premio così concepito finisce per distorcere in maniera completamente irragionevole il rapporto (che avrebbe dovuto assumersi proporzionale, data la formula elettorale prescelta dal legislatore) tra voti e seggi, finendo per generare un’alterazione della rappresentanza, sicuramente in contrasto col principio democratico e dunque con la Costituzione.
A questa anomalia il legislatore sembrerebbe voler apprestare rimedio, fissando al 37% dei voti complessivamente espressi il minimum necessario per usufruire del premio. E’ quanto, infatti, stabilisce il disegno di legge “Italicum”, proposto dal Presidente del Consiglio in carica, attualmente all’esame del Parlamento. La scelta può essere interpretata secondo la classica, duplice prospettiva del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. A volersi leggere nell’ottica (ottimistica) del bicchiere mezzo pieno, si può riconoscere che una previsione di questo tipo per lo meno individua la soglia minima auspicata dalla Corte costituzionale. D’altra parte – se si preferisse (pessimisticamente) vedere il bicchiere mezzo vuoto – non si potrebbe fare a meno di rilevare che il meccanismo si attiverebbe a favore della coalizione (o del singolo partito) che giunga al 37% dei voti, con la conseguenza che l’ammontare complessivo del premio, sul piano dei seggi, sarebbe pari al 15%, necessario per arrivare ad almeno il 52% (320 deputati) dei seggi.
A tale proposito, è utile rammentare che la molto vituperata l. n. 148/1953, ricordata dagli annali della cronaca politica con l’assai poco edificante titolo di legge truffa, riconosceva un quid pluris di seggi alla coalizione che avesse conseguito, coi voti ottenuti, la maggioranza (assoluta, dunque la metà più uno) dei seggi: qui davvero ci si trovava di fronte a un “premio” per la maggioranza dei seggi conseguita sul campo della competizione elettorale! Nel caso del progetto di legge all’esame delle Camere sembra che il pericolo della distorsione della rappresentanza non sia stato del tutto fugato. Semmai leggermente mitigato.
In relazione all’altra patente di illegittimità costituzionale del c.d. Porcellum, vale a dire le liste bloccate, la Corte non sembra averle censurate in quanto tali, ma solo allorquando tale istituto renda difficilmente conoscibili i candidati agli elettori. Ora, questa statuizione, presa alla lettera, potrebbe autorizzare a pensare che liste bloccate, formate da un numero esiguo di candidati, siano idonee a riannodare il rapporto tra eletto ed elettore, in sede di espressione del voto da parte di quest’ultimo. E proprio questo sembrerebbe che il legislatore stia ritenendo, quando, nel disegno di legge cosiddetto Italicum, prefigura liste con non più di sei candidati. Per rendere possibile questo risultato la stessa legge prevede la rideterminazione delle circoscrizioni che dalle attuali 27, di dimensioni piuttosto estese, diventerebbero oltre 100, ma di dimensioni alquanto ridotte.
A ben vedere, però, un’impostazione di questo tipo non fa i conti con l’affermazione del giudice costituzionale in forza della quale non sono coerenti con la Costituzione tutte le disposizioni (nella specie quelle poste dalla l. n. 270/2005) che escludano «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti», o che privino quello «di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti». Pertanto non appare troppo coerente con questi rilievi il fatto che nel disegno di legge, oggetto dell’esame parlamentare, continui a perpetuarsi l’assenza delle preferenze. Anche in tal caso, per riprendere la metafora del bicchiere, la scelta del legislatore può allo stesso modo essere guardata ottimisticamente o pessimisticamente, ossia, appunto, come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: le liste bloccate con pochi candidati, sono certamente meglio delle lenzuolate di nomi di perfetti sconosciuti; ma non costituiscono di certo il mezzo più sicuro per realizzare gli obiettivi fissati dalla Corte, specialmente se si considera il fatto che il calcolo dei voti viene svolto su base nazionale e non circoscrizionale.
Insomma, brevi spunti, questi, per riflettere sugli interessi in gioco, mantenendo sullo sfondo il vero scopo costituzionalmente imposto cioè la qualità della capacità rappresentativa delle istituzioni, che si traduce, in definitiva, nella qualità della democrazia.

rn

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